Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Delimitazione del demanio marittimo - Devoluzione al giudice ordinario - Disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 c.nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica dell"actio finium regundorum" di cui all'art. 950 c.c., concludendosi con un atto di delimitazione, tra i confini del demanio marittimo e le proprietà private, che ha funzione di mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della P.A., la contestazione delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario, il quale potrà disapplicare l'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14048 del 21/05/2021 (Rv. 661493 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0950, Cod_Civ_art_0822