Termine preclusivo per sollevare d'ufficio la questione da parte del G.A. – Cass. n. 17329/2021
Giurisdizione civile - conflitti – regolamento di giurisdizione - Conflitto negativo di giurisdizione - Termine preclusivo per sollevare d'ufficio la relativa questione da parte del G.A. - Individuazione.
In seguito a diniego di giurisdizione da parte del giudice ordinario adito per primo, se la riassunzione è tempestiva e se al giudice amministrativo viene proposta la medesima domanda, si determina una unitarietà della causa che preclude alle parti di metterla in discussione sotto il profilo della giurisdizione con la proposizione di un regolamento preventivo, avendo esse già esaurito il relativo potere; ne consegue che il giudice amministrativo "ad quem", se si ritenga, a sua volta, privo di giurisdizione, può tempestivamente sollevare il relativo conflitto negativo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., con la decisione presa all'esito della prima udienza di trattazione, di cui essa costituisce ontologicamente la prosecuzione e la conclusione, sebbene il conflitto sia sollevato senza previa esternazione di dubbi sulla questione e senza una espressa riserva pertinente, giacché tale omissione non lede il diritto di difesa delle parti.
Corte Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 17329 del 17/06/2021 (Rv. 661540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041