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Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale – Cass. n. 15573/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - Mancata sospensione del giudizio erariale o omessa valutazione di un precedente penale di assoluzione - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.

 

Il sindacato della S.C. sulle decisioni della Corte dei conti è limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo", quale la mancata sospensione del giudizio erariale sino all'esito del procedimento penale in corso sugli stessi fatti, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 174 del 2016, o di un "error in iudicando", per l'omessa valutazione ai fini della responsabilità erariale di un precedente penale di assoluzione.

Corte Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15573 del 04/06/2021 (Rv. 661388 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

 

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