Provvedimenti su spese di funzionamento dell'Autorità – Cass. n. 21961/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria -Provvedimenti su spese di funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Controversie - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.
I contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile "ratione temporis", hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, la disposizione di cui all'art. 133, lett. I), c.p.a. va interpretata nel senso che la stessa fissa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutti i provvedimenti di AGCOM, ad eccezione di quelli che riguardano il contributo per il funzionamento dell'Ente, in ordine ai quali invece trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma di attribuzione al giudice tributario speciale della competenza giurisdizionale generale in materia di tributi.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21961 del 30/07/2021 (Rv. 661871 - 01)