Domanda risarcitoria del privato – Cass. n. 21768/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell’art.7 c.p.a. - Domanda risarcitoria del privato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.104 del 2010, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo; in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell’attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia introdotta da una società consortile impegnata, sulla base di una convezione urbanistica, nella realizzazione e vendita di un comparto edilizio nel quadro del programma di riqualificazione di un'area comunale, al fine di ottenere dal Comune, quale proprietario dell'impianto fognario, nonché dall'ente gestore del servizio pubblico idrico integrato, comprensivo della rete fognaria, il risarcimento del danno derivante dal mancato realizzo o dalla mancata riparazione del sistema fognario nell'area interessata dalle realizzazioni edilizie).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21768 del 29/07/2021 (Rv. 661861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_41