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Controversie su atti di riscossione di entrate di natura tributaria – Cass. n. 21642/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Atto esecutivo di pretesa tributaria - Giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria - Discrimine- Fattispecie.

 

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021 (Rv. 662122 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617

 

Corte

Cassazione

21642

2021