Omesso versamento all'AGEA – Cass. n. 19027/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Prelievo supplementare del latte - Omesso versamento all'AGEA - Responsabilità del primo acquirente - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento.
In tema di regolamentazione del prelievo supplementare sull'eccesso di produzione di latte, sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di condanna al risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del primo acquirente per avere violato l'obbligo di trattenere e, quindi, di versare all'AGEA le somme dovute dagli allevatori a titolo del predetto prelievo, quale misura volta a ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato lattifero; ciò in quanto, avuto riguardo ali obblighi, anche contabili, impostigli, alle sanzioni previste per il caso di inadempimento e alla circostanza che egli è investito della funzione con provvedimento amministrativo all'esito delle verifica di determinati requisiti - nonché alla responsabilità diretta dello Stato verso l'Unione europea per il prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale -, deve ritenersi sussistere, tra il primo acquirente e la P.A., un vero e proprio rapporto di servizio, il quale è configurabile, a prescindere dalla natura di soggetto di diritto privato dell'agente, allorché questi abbia la gestione, in nome e per conto della pubblica amministrazione, di un'attività continuativa di interesse generale, che può essere anche solo di garanzia del corretto svolgimento di una data attività.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 19027 del 06/07/2021 (Rv. 661848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362
Corte
Cassazione