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Impugnazione del responsabile di un impianto fotovoltaico contro Agenzia delle Entrate – Cass. n. 25479/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 attuativo dell'art. 36, comma 3, d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019 - Impugnazione del responsabile di un impianto fotovoltaico - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 104 del 2010, l'impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione deii'art. 36, comma 3, d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019, sono stati indicati le modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale ex art. 6, commi 13 ss., l. n. 388 del 2000, e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011 possono, avvalendosi della speciale facoltà introdotta proprio dal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l'importo dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell'elenco riportato nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, parte ricorrente aveva agito chiedendo l'annullamento del provvedimento in esame nonché l'accertamento del proprio diritto a cumulare le tariffe e la menzionata deduzione fiscale).

 Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 25479 del 21/09/2021 (Rv. 662252 - 01)

 

Corte

Cassazione

25479

2021