Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Ordinanza declinatoria della giurisdizione emessa in primo grado ex art. 702 ter c.p.c. - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in ricorso ordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. è inammissibile, anche se tale ordinanza si limita a declinare la giurisdizione, e non può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, atteso che la relativa decisione è appellabile ex art. 702 quater c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 30111 del 26/10/2021 (Rv. 662697 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702 ter, Cod_Proc_Civ_art_702 quater, Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
30111
2021