Skip to main content

Contratto di trasporto aereo – Cass. n. 36371/2021

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere - Contratto di trasporto aereo - Diritti forfettari previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004 - Controversia relativa - Giurisdizione - Criteri di individuazione - Fattispecie.

 

Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, alle azioni rivolte ad ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si applica l'art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (sostitutivo del Regolamento CE n. 44 del 2001), per effetto del rinvio, contenuto nell'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995, alla Convenzione di Bruxelles, cui sono succeduti il Regolamento CE n.44 del 2001 e il Regolamento UE n. 1215 del 2012, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 3 settembre 2020, in C-186/19); di conseguenza, l'attore può radicare la causa nel luogo di esecuzione della obbligazione e, più esattamente con riferimento al contratto di trasporto, nel luogo dove il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato. (Nella specie, è stata declinata la giurisdizione italiana nella controversia promossa dal cessionario del diritto forfettario nei confronti di una compagnia aerea non domiciliata in uno Stato membro sul rilievo che la prestazione del servizio aereo aveva avuto inizio nell'aeroporto di Barcellona e successivamente di Madrid, e nessuno degli scali aveva avuto luogo in Italia, così come l'arrivo).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36371 del 24/11/2021 (Rv. 662967 - 01)

 

Corte

Cassazione

36371

2021