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Rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento di graduatoria – Cass. n. 31427/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere - Procedura concorsuale - Rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento di graduatoria ancora efficace - Obbligo della pubblica amministrazione di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria ai fini della copertura del posto vacante - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto - come si desume dal disposto di cui all'art. 8, ult. comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, dettato per l'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori di un concorso - la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà dell'amministrazione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31427 del 03/11/2021 (Rv. 663191 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1337

 

Corte

Cassazione

31427

2021