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Procedure di stabilizzazione – Cass. n. 40953/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere - Procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

 

In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all’assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 40953 del 21/12/2021 (Rv. 663713 - 01)

 

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Cassazione

40953

2021