Condotta antisindacale – Cass. n. 2849/2022
Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali nato - Personale a statuto locale - Condotta antisindacale - Azione ex art. 28 st. lav. - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
In tema di rapporti di lavoro prestato in Italia da cittadini italiani in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con l. n. 1355 del 1955, prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cd. personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell'azione intrapresa dal sindacato ai sensi dell'art. 28 st. lav., considerato che le "condizioni di protezione" presidiate dall'art. 9 della Convenzione sono appunto garantite dalla presenza sindacale attiva nei luoghi di lavoro, in applicazione degli artt. 2 e 39 Cost., che riconoscono l'azione sindacale come proiezione del riconoscimento e delle garanzie dei diritti inviolabili dei lavoratori, a ciò non ostando né che all'epoca della sottoscrizione e ratifica della predetta Convenzione non esistesse ancora lo Statuto dei lavoratori (venendo in rilievo un rinvio formale e non recettizio) né la configurabilità della responsabilità penale per il caso di inottemperanza al decreto ex art. 28 st.lav. (ipotesi rientrante nella disciplina prevista dalla medesima Convenzione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2849 del 31/01/2022 (Rv. 663784 - 01)