Domanda di assunzione per scorrimento della graduatoria – Cass. n. 4870/2022
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Concorso pubblico - Candidato idoneo non vincitore - Domanda di assunzione per scorrimento della graduatoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Successiva decisione dell'Amministrazione di attingere ai lavoratori socialmente utili per la copertura dei posti vacanti - Irrilevanza ai fini del riparto di giurisdizione - Fattispecie.
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato che, in caso di rinuncia di un soggetto utilmente collocato in graduatoria, ai fini della giurisdizione del giudice ordinario rispetto al diritto allo "scorrimento” del ricorrente, non assumesse rilevanza la conformità a legge della scelta dell'ente locale di attingere ai lavoratori socialmente utili per la copertura dei posti vacanti).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4870 del 15/02/2022 (Rv. 663850 - 01)