Derogabilità per motivi di connessione – Cass. n. 8475/2022
Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - in genere - Giurisdizione - Derogabilità per motivi di connessione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. (Fattispecie relativa alla definizione agevolata di cui all'art. 100 del d.l. n. 104 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 126 del 2020, cd. condono demaniale, rispetto al quale la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di misura straordinaria volta a definire il contenzioso legato all'inadempimento dei concessionari del demanio marittimo all'obbligo di pagamento dei canoni).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8475 del 15/03/2022 (Rv. 664222 - 01)