Skip to main content

Conflitto negativo di giurisdizione – Cass. n. 8187/2022

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - in genere - Conflitto negativo di giurisdizione - Rilievo d'ufficio da parte del giudice amministrativo - Termine - Ordinanza ex art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010 - Irrilevanza - Fondamento.

 

In tema di conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo, ai fini della verifica della tempestività del rilievo, risulta irrilevante l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, trattandosi di un atto, processualmente "neutro", che non comporta la consumazione del relativo potere, sicché lo scioglimento solo cronologicamente successivo della riserva, ed il deposito dell'ordinanza con cui il giudice ha esercitato il potere di conflitto, restano parte della prima udienza di cui esauriscono la trattazione.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8187 del 14/03/2022 (Rv. 664218 - 01)

 

Corte

Cassazione

8187

2022