Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere - Dipendente della Polizia di Stato - Assoggettamento alla disciplina pubblicistica - Conseguenze - Controversia relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato non è stato privatizzato, ma resta soggetto alla disciplina pubblicistica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che la domanda proposta da un appartenente alla Polizia di Stato per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11772 del 12/04/2022 (Rv. 664489 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041
Corte
Cassazione
11772
2022