Eccezione di prescrizione della pretesa impositiva – Cass. n. 16986/2022
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Eccezione di prescrizione della pretesa impositiva - Fatto estintivo successivo alla notifica della cartella esattoriale - Validità della notifica - Irrilevanza - Questione meramente esecutiva - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 (Rv. 664756 - 01)