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Proposizione da parte del soggetto che ha proposto il giudizio di merito – Cass. n. 15122/2022

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione da parte del soggetto che ha proposto il giudizio di merito - Ammissibilità - Condizioni - Ragionevoli dubbi sulla giurisdizione - Necessità - Fattispecie.

 

Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva ed immodificabile, per evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dallo stesso soggetto che aveva adito il giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancata utilizzazione, evidenziando che il dubbio era dipeso dall'erronea indicazione, nello stesso provvedimento della P.A., dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15122 del 12/05/2022 (Rv. 664661 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041

 

Corte

Cassazione

15122

2022