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Azione di responsabilità per danno erariale – Cass. n. 20902/2022

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Ente privato - Responsabilità contabile - Condizioni - Attività svolta nell'interesse della P.A. - Sufficienza - Assenza del titolo - Irrilevanza - Fattispecie.

 

In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta e ben potendo tale titolo anche mancare del tutto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente convenuta dinanzi al giudice contabile, per rispondere del danno subito dal Ministero del Territorio del Mare e dell'Ambiente, una società che aveva svolto senza titolo un'attività nell'interesse del Commissario Straordinario delegato per l'emergenza ambientale, sull'erroneo presupposto che avesse natura di società specializzata a totale capitale pubblico).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20902 del 30/06/2022 (Rv. 665186 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

 

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