Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Sospensione dall'esercizio della professione sanitaria di cui all'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv., con modif., nella l. n. 76 del 2021, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che viene in rilievo un diritto soggettivo - ossia continuare ad esercitare la professione sanitaria, nonostante l'inadempimento all'obbligo vaccinale - nei cui confronti la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale, venendo in rilievo esclusivamente limiti e condizioni di previsione legislativa.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 28429 del 29/09/2022 (Rv. 665655 - 01)
Corte
Cassazione
28429
2022