Domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale – Cass. n. 28427/2022
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale - Criterio di collegamento di cui all'art. 5, n. 3, del reg. CE n. 44 del 2001 - Luogo in cui è avvenuto l'evento - Individuazione - Criteri - Luogo di verificazione delle conseguenze pregiudizievoli in capo all'attore - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale da perdita del rapporto parentale, per "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", ai sensi dell'art. 5, n. 3, del reg. CE n. 44 del 2001, deve intendersi quello in cui si è verificato il fatto generatore della responsabilità a carico della vittima "primaria" dell'illecito (nella specie, un incidente stradale mortale avvenuto in Germania), senza che rilevi, invece, il luogo ove si sono verificate le conseguenze pregiudizievoli ai danni dei congiunti che agiscono in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 28427 del 29/09/2022 (Rv. 665910 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043