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Conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo – Cass. n. 26988/2022

Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - Conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo - Presupposti- Difetto di "traslatio iudicii" - Inammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

 

Il giudice amministrativo può sollevare il conflitto negativo di giurisdizione nella sola ipotesi in cui il processo, a seguito della declinatoria da parte del giudice ordinario, sia stato tempestivamente riassunto dinanzi a sé, sicché, in difetto di "translatio iudicii", il suddetto conflitto è inammissibile, dovendo egli limitarsi a statuire sulla giurisdizione ex art. 9 c.p.a. (Nella specie, relativa all'impugnazione degli atti di una procedura indetta da un ente pubblico economico per il conferimento di un incarico dirigenziale, la S.C. ha dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal tribunale amministrativo all'esito della statuizione declinatoria resa - peraltro, in sede cautelare - dal giudice ordinario, sul presupposto che si trattasse di giudizi del tutto autonomi e distinti, siccome, tra l'altro, instaurati da diversi partecipanti alla gara).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26988 del 14/09/2022 (Rv. 665661 - 01)

 

Corte

Cassazione

26988

2022