Indennizzo dovuto per un'espropriazione "sostanziale" – Cass. n. 7112/2023
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Espropriazione per p.u. - Espropriazione "sostanziale" verso alcuni proprietari nell'ambito di una formale nei confronti di altri - Indennizzo per attività lecita della P.A. invocato dai primi - Controversia - Giurisdizione del G.O. - Fondamento - Fattispecie.
La domanda volta ad ottenere la condanna della P.A. al pagamento dell'indennizzo dovuto per un'espropriazione "sostanziale", subita dall’istante nell'ambito di una più ampia vicenda ablatoria formale nei confronti di altri soggetti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2010, ove non si faccia questione circa la legittimità dell'esproprio subito. (Principio affermato dalla S.C., in sede di regolamento di giurisdizione, con riguardo alla domanda avanzata dal proprietario di un fondo il quale, a seguito del rilascio delle concessioni in favore di cooperative incaricate di interventi di edilizia residenziale pubblica su terreni limitrofi, era stato privato dei diritti di edificabilità per le volumetrie comprese nel piano di lottizzazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7112 del 09/03/2023 (Rv. 667194 - 01)