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Individuazione del giudice munito di giurisdizione – Cass. n. 9330/2023

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Comparto scuola - Personale ATA - Formazione della graduatoria di circolo e di istituto - Controversia relativa - Individuazione del giudice munito di giurisdizione - Criteri - Fattispecie.

 

In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 9330 del 04/04/2023 (Rv. 667442 - 01)

 

Corte

Cassazione

9330

2023