Mancato esercizio del potere amministrativo da parte del questore – Cass. n. 10221/2023
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione speciale - Mancato esercizio del potere amministrativo da parte del questore - Possibilità per il richiedente di adire direttamente il giudice - Sussistenza - Ragioni.
In tema di protezione speciale, il richiedente può adire direttamente il giudice al fine di far accertare il riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, anche quando non sia stato esercitato il potere amministrativo mediante un provvedimento del questore successivo al parere espresso ex lege dalla Commissione territoriale, atteso che l'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce al tribunale il potere giurisdizionale di sindacare ogni decisione (finale o interlocutoria che sia) incidente sull'esito finale del procedimento, ivi compreso il parere negativo della Commissione sull'istanza del richiedente la protezione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10221 del 18/04/2023 (Rv. 667498 - 01)