Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Successiva fusione per incorporazione nell'ente pubblico - Irrilevanza - Ragioni.
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e controllo di società di capitali, partecipate (anche in via totalitaria) da enti pubblici, qualora il danno cagionato dall’illecito incida in via diretta soltanto sul patrimonio della società, distinto e separato da quello dei soci, restando irrilevante la successiva fusione per incorporazione della società nell’ente pubblico socio, intervenuta dopo l’esaurimento della condotta illecita e, quindi, non incidente sul danno già prodotto.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 13088 del 12/05/2023
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392