Disapplicazione di una norma regionale per contrarietà alla legislazione statale o alla Costituzione - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Conseguenze.
Il giudice ordinario che disapplichi una normativa regionale per asserito contrasto con quella statale o con la Costituzione incorre in un eccesso di potere giurisdizionale in materia riservata alla competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. ovvero alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost., sicché la sua decisione è annullabile dalla Corte costituzionale adita, in sede di conflitto di attribuzioni, dalla regione interessata, ovvero, nell'ambito di un giudizio ordinario, dalla Corte di cassazione - cui è riservata la funzione di organo di controllo del "rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni" (art. 65, comma 1, ord. giud.) - ex art. 360, n. 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17590 del 20/06/2023 (Rv. 668011 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360