Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31470 del 13/11/2023 (Rv. 669421 - 01)
Recesso del Regno Unito dall'UE - Procedimenti giudiziari pendenti al termine del periodo transitorio previsto dall'accordo sulla "Brexit" - Regolamento CE n. 2201 del 2003 - Applicabilità - Rilevanza della data di proposizione dell'azione - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 67 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (cd. "Brexit Withdrawal Agreement" approvato il 7/10/2019 ed entrato in vigore l'1/2/2020), le disposizioni del regolamento CE n. 2201/2003, riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, si applicano ai provvedimenti emessi in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo transitorio, nonché agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi prima della fine del detto periodo. (Fattispecie relativa ad una sottrazione internazionale di minori di cui il padre, separato dalla madre, con domanda giudiziale proposta prima del 31/12/2020, aveva chiesto il rientro nel Regno Unito, paese in cui la famiglia aveva risieduto prima della sua disgregazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31470 del 13/11/2023 (Rv. 669421 - 01)