Impiego pubblico - enti pubblici - Ente previdenziale - Pagamenti indebiti - Accertamento passato in giudicato del giudice contabile - Azione restitutoria - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia restitutoria (nella specie, per il recupero delle somme erogate "sine titulo" come indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità) che scaturisce da una decisione del giudice contabile già passata in giudicato, in quanto il diritto di credito dell'ente previdenziale, ormai certo nell'an e nel quantum, ha assunto un'autonoma rilevanza e si sostanzia nella richiesta di restituzione di una somma corrisposta indebitamente.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 35363 del 18/12/2023 (Rv. 669590 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2953