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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Attività di controllo dell'ASL sui servizi resi da struttura accreditata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2577 del 26/01/2024 (Rv. 670071-01)

Riparto di giurisdizione - Criteri - Oggetto della contestazione - Rilevanza - Fattispecie.

Le controversie aventi ad oggetto i controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private eroganti prestazioni sanitarie in regime di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora l'oggetto del contendere riguardi esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate, mentre spettano al giudice amministrativo se l'oggetto della contestazione è costituito dalle modalità di esecuzione del controllo o dalla titolarità in capo all'Amministrazione del potere di esercitarlo, poiché in tal caso la domanda investe anche l'esercizio di un potere autoritativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo le doglianze relative alle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva, di cui si affermava l'irregolarità per inosservanza delle regole procedurali e di composizione della Commissione stessa).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2577 del 26/01/2024 (Rv. 670071-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037