Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
La controversia promossa da un Comune nei confronti della ASL per ottenere il rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta, a titolo di integrazione, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, ai sensi dell'art. 59 della l.r. Sicilia n. 33 del 1996, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9952 del 12/04/2024 (Rv. 670669-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362