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Straniero (giurisdizione sullo) - Criteri ex art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012 - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 11387 del 29/04/2024 (Rv. 670948-01)

Materia contrattuale - Qualificazione secondo il diritto europeo - Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, la competenza speciale, prevista dall'art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012, sussiste anche nei casi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio non tragga propriamente fonte da un contratto, purché sia possibile individuare un'obbligazione giuridica liberamente assunta, poiché la nozione di materia contrattuale, a cui rimanda la citata disposizione, va interpretata facendo riferimento agli obiettivi ed all'impianto sistematico del regolamento, nonché ai principi desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana sulla domanda, proposta da persona domiciliata in Italia, per ottenere la condanna del proprio legale danese al pagamento delle somme dallo stesso riscosse in adempimento della transazione stipulata dal cliente a definizione di un contenzioso svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria della Danimarca).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 11387 del 29/04/2024 (Rv. 670948-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041