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Straniero (giurisdizione sullo) - fallimento ed altre procedure concorsuali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13368 del 15/05/2024 (Rv. 671333-01)

Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza giurisdizionale internazionale nei casi di insolvenza transfrontaliera - Trasferimento della sede sociale del debitore intervenuto nel trimestre antecedente l’iniziativa del creditore - Onere della prova del debitore sulla collocazione del proprio centro degli interessi principali - Contenuto - Fattispecie.

In tema di insolvenza transfrontaliera, ai fini dell'individuazione della "competenza giurisdizionale" nell'area esclusa dalla presunzione relativa di coincidenza del centro degli interessi principali (c.d. "COMI") con la sede legale del debitore, in presenza di un trasferimento all'estero della stessa (nella specie in Bulgaria), intervenuto nel trimestre antecedente l'iniziativa del creditore, l'onere della prova del debitore verte non solo sull'effettività del trasferimento dal punto di vista delle misure organizzative interne adottate, ma anche sulla dimostrazione dell'abitualità e riconoscibilità, da parte dei terzi, del luogo in cui il debitore esercita e gestisce i suoi interessi.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13368 del 15/05/2024 (Rv. 671333-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697