Concessionari autostradali - Obbligo di affidare i contratti mediante la procedura di evidenza pubblica - Illegittimità costituzionale dell'art. 177, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 1, comma 1, lettera iii), della l. n. 11 del 2016 - Conseguenze - Controversie relative a detto affidamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
I concessionari autostradali, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 177, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 1, comma 1, lettera iii), della l. n. 11 del 2016, non sono obbligati ad affidare i contratti di lavori mediante procedura di evidenza pubblica, pur potendo fare ricorso discrezionalmente a tale normativa, né sono qualificabili come organismi di diritto pubblico, sicché le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 16288 del 12/06/2024 (Rv. 671522-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041