Giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1625 del 22/01/2025 (Rv. 673444-01)
Fondo ricompreso in area naturale protetta - Vincoli ambientali ablativi delle facoltà del diritto dominicale - Domanda di indennizzo ex art. 15 l. n. 394 del 1991 - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il proprietario di un fondo rientrante in un'area naturale protetta invoca la liquidazione dell'indennizzo ex art. 15 della l. n. 394 del 1991, in ragione dell'imposizione, da parte della P.A., di vincoli ambientali di natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che, in tal caso, il petitum sostanziale non involge l'esercizio del potere pubblico, limitandosi a prospettare la lesione di un diritto soggettivo in conseguenza della conformazione legale del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con cui il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione ordinaria, in relazione alla domanda con la quale i titolari di alcuni terreni rientranti nel Parco nazionale del Pollino avevano dedotto la lesione del loro diritto di proprietà in conseguenza della previsione, nel piano di cui all'art. 12 della l. n. 394 del 1991, di vincoli che determinavano l'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività agro-silvo-pastorale e il taglio silvicolturale).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1625 del 22/01/2025 (Rv. 673444-01)