Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Attività commerciali di ristorazione - Imposizione di misure di contenimento e successiva chiusura da parte della P.A. - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Lesione dell’affidamento sulla legittimità dell’azione amministrativa - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
La domanda risarcitoria proposta, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della Salute, dai titolari di attività commerciali di ristorazione, per essere stati costretti a chiuderle, dopo avere inutilmente apprestato le misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, appartiene alla giurisdizione del G.A., trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una condotta colposa della P.A., concretatasi nell'adozione dei suddetti provvedimenti amministrativi e non già nella lesione dell'affidamento circa la legittimità dell'azione amministrativa (la quale si configura, invece, nel caso in cui venga emanato un provvedimento attributivo di diritti o facoltà al privato, successivamente rimosso).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4717 del 22/02/2025 (Rv. 674045-02)