Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11487 del 01/05/2025 (Rv. 674786 - 01)
Personale dell'Agenzia delle Entrate - Domanda di riconoscimento del diritto ad un inquadramento superiore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La domanda proposta da un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento del diritto a continuare a svolgere le funzioni di un'area superiore, col correlato trattamento economico, nonché a conservare il relativo inquadramento giuridico, appartiene alla giurisdizione del g.o., non venendo in questione alcun atto autoritativo dell'amministrazione ma unicamente il diritto soggettivo allo svolgimento delle menzionate funzioni.
(Nella specie, con riferimento a un lavoratore che, dopo aver svolto per tre anni le mansioni relative alla terza area funzionale, si era visto annullare dal TAR il concorso dal quale era scaturito tale superiore inquadramento, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate lo aveva successivamente retrocesso alla seconda area funzionale del c.c.n.l., sul presupposto che, con la stessa, il dipendente non avesse contestato l'obbligo, per la P.A. datrice di lavoro, di ottemperare al dictum del giudice amministrativo, ma si fosse limitato ad invocare l'applicazione, anche nei suoi confronti, della "sanatoria" disposta dall'art. 1, comma 9, della l. n. 208 del 2015, n. 208)
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11487 del 01/05/2025 (Rv. 674786 - 01)