Direttore generale di ASL - Esclusività del rapporto - Necessità - Derogabilità in caso di altro rapporto intrattenuto con la medesima ASL - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26958 del 19/12/2014
L'art. 3, commi 8 e 10, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel prevedere che il rapporto di lavoro del direttore generale di un'azienda sanitaria ha carattere esclusivo ed è incompatibile con l'instaurazione di altri rapporti di carattere dipendente o autonomo, ha carattere imperativo e inderogabile, sicché non é consentita l'instaurazione di un ulteriore rapporto neppure con l'azienda sanitaria nel cui interesse la regola dell'esclusività è posta.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26958 del 19/12/2014