Igiene e sanità pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
Contagio da virus HBV, HIV, HCV per emotrasfusioni o assunzione di prodotti emoderivati - Verificazione rispettivamente prima del 1978, 1985 e 1988 - Inconoscibilità per la scienza medica della capacità dei virus a quelle date - Condotta del Ministero della Sanità omissiva della sorveglianza - Causalità - Esclusione - Fondamento - Colpa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie di azioni risarcitorie da illecito aquiliano esercitate da contagiati contro il Ministero.
Finché non erano conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV ed HCV, e, quindi i "test" di identificazione degli stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e 1988, essendo l'evento infettivo causato da detti virus per effetto di emotrasfusioni e assunzione di prodotti emoderivati inverosimile, deve ritenersi mancante il nesso causale fra la condotta omissiva del Ministero della Sanità (tenuto in base alla normativa previgente a quelle date a compiti di autorizzazione, direzione e sorveglianza sul settore dell'importazione del sangue e degli emoderivati) e tale evento, giacché negli illeciti aquiliani colposi mediante omissione all'interno della serie causale può darsi rilievo solo a quelli che, nel momento in cui si verifica l'omissione, e non successivamente, non appaiono del tutto inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale che imponeva l'attività omessa. A maggior ragione deve escludersi la ricorrenza della colpa del Ministero atteso che l'evento non era prevedibile, in quanto lo stesso Ministero non poteva conoscere prima ancora della comunità scientifica la capacità infettiva dei detti virus (principio affermato dalla Suprema Corte in relazione a giudizio introdotto contro il Ministero da più soggetti rimasti contagiati anteriormente a quelle date).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005