Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013
Legittimazione sostanziale e processuale della Regione concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alle soppresse USL - Sussistenza - Normativa regionale - Art. 22, terzo comma, della legge reg. Calabria 26 giugno 2003, n. 8 - Interpretazione.
In tema di debiti delle soppresse USL, l'art. 22, comma 3, della legge reg. Calabria 26 giugno 2003, n. 8 va interpretato alla stregua delle modificazioni introdotte, nei suoi primi due commi, dalla sentenza della n. 116 del 2007, e successivamente dall'art. 31 della legge della medesima regione 11 maggio 2007, n. 9, che ha ripristinato la separazione tra la gestione pregressa delle USL e quella corrente delle ASL, sancendo la ricostituzione delle gestioni a stralcio, affidate ai servizi di ragioneria delle aziende. Della espressa previsione della confluenza in tali gestioni delle disponibilità finanziarie dei conti speciali, già accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale, nonché della separata rilevazione delle sopravvenienze attive e passive in capitoli di bilancio appositamente individuati e della separata rilevazione dei risultati della gestione di competenza e di cassa, si desume la volontà del legislatore regionale di attribuire la gestione dei crediti e dei debiti pregressi delle USL a strutture specificamente individuate nell'ambito dell'organizzazione delle stesse ASL, escludendo, nel contempo, la successione di queste ultime nella titolarità dei relativi rapporti, così confermando, relativamente alle controversie inerenti ai debiti pregressi delle USL, la legittimazione sostanziale e processuale degli organi ordinari delle ASL, in rappresentanza delle gestioni liquidatorie ed in concorso con la legittimazione spettante alla Regione, conformemente ai principi della legislazione statale di riferimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013