Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL – Successione "ex lege" delle regioni o delle Gestioni stralcio nei rapporti delle USL soppresse – Conseguenze sulla prescrizione dei diritti – Atti interruttivi indirizzati alla AUSL – Inefficacia.
In seguito alla soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, comma 1, della l. n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della l. n. 549 del 1995, si è verificata una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio, con conseguente inefficacia, per i rapporti pregressi all’istituzione delle stesse, degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati alle AUSL e non alle predette sezioni stralcio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4392 del 21/02/2017