Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12501 del 23/11/1992
Malattia o infortunio del medico specialista ambulatoriale - Diritto all'intero trattamento economico - Persistenza - Estensione al caso di sequestro di persona - Inammissibilità - Applicazione dei principi del rapporto di lavoro subordinato - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali recepito con d.P.R. 8 giugno 1987 n. 291, l'intero trattamento economico spettante per l'attività di servizio è assicurato solo in ipotesi d'impossibilità della prestazione per malattia o infortunio del professionista, il quale, pertanto, secondo la disciplina generale di cui agli artt. 1463 e 2222 e segg. cod. civ., non ha diritto a compenso ove rimasto vittima di sequestro di persona; ne' tale diritto può essere riconosciuto alla stregua di norme e principi propri del rapporto di lavoro subordinato privato (oltretutto non applicabili al lavoro autonomo in regime di parasubordinazione), attese la rilevanza anche in tale rapporto (con le deroghe previste dall'art. 2110 e 2111, secondo comma, cod. civ.) dell'impossibilità della prestazione lavorativa per fatto non imputabile al datore di lavoro e l'inesistenza di un principio generale che addossi a tale soggetto il rischio della mancanza della prestazione lavorativa per fatto del terzo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12501 del 23/11/1992