Indennizzo "ex lege" n. 229 del 2005 - Soggetti beneficiari - Presupposti - Rinuncia ai giudizi pendenti - Necessità - Estensione.
In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, l'art. 3 della l. n. 229 del 2005, nel prevedere un ulteriore indennizzo in favore dei soggetti che già usufruiscono dei benefici di cui alla l. n. 210 del 1992, ne subordina la corresponsione alla rinuncia, con atto formale, alla prosecuzione di ogni contenzioso giudiziale proposto ai sensi della medesima legge, ivi inclusi i giudizi concernenti il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, in qualsiasi stato e grado del procedimento si trovino, ivi compresa la fase esecutiva, con esclusione dei soli giudizi che concernono le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dagli interessati per atto illecito, di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 1 della l. n. 229 del 2005.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13206 del 16/05/2019 (Rv. 653837 - 01)