Onere reale ex art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 - Operatività - Momento di insorgenza - Individuazione - Condizioni.
In materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'operatività dell'onere reale previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e dal relativo regolamento attuativo approvato con d.m. n. 471 del 1999 non dipende, in assenza di una previsione normativa espressa, dal mero fatto dell'inquinamento, ma presuppone l'emanazione di un provvedimento amministrativo dell'autorità competente, che accerti la contaminazione del suolo ed individui la necessità di porre in essere gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, imponendone l'adozione all'esito dell'approvazione di un progetto di bonifica ed onerando il proprietario del relativo costo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30723 del 26/11/2019 (Rv. 656224 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1489