Regione Lazio - Tariffe di remunerazione delle prestazioni erogate in regime di accreditamento - Potere dei direttori generali di adottare od incrementare tali tariffe - Esclusione - Fattispecie.
In materia di prestazioni sanitarie eseguite nella Regione Lazio, in virtù delle norme statutarie e regolamentari regionali, non compete ai direttori generali il potere di adottare od incrementare le tariffe di remunerazione delle prestazioni compiute in regime di accreditamento, spettando tale attribuzione alla Giunta regionale. (Fattispecie relativa a trattamenti emodialitici "ad alta efficienza" effettuati, in regime di accreditamento, in epoca anteriore alla delibera della Giunta della Regione Lazio n. 603 del 2004).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30316 del 21/11/2019 (Rv. 655967 - 01)