Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29625 del 14/11/2019 (Rv. 655714 - 01)
Medici ex condotti - Conservazione del rapporto non esclusivo di dipendenza con la ASL - Trattamento retributivo omnicomprensivo ex art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987 - Spettanza - Ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per gli altri dirigenti medici - Esclusione - Fondamento.
Gli ex medici condotti con rapporto non esclusivo con le ASL, in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la ASL, tra cui l'indennità di specificità medica, senza che assuma rilievo, a tal fine, lo stanziamento di somme previsto dall'art. 1, comma 456, della l. n. 205 del 2007, limitato alla previsione di un impegno di spesa da ripartire secondo criteri da definire a cura del Ministero della salute.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29625 del 14/11/2019 (Rv. 655714 - 01)