Veicolo "fuori uso" ex artt 3 e 5 del d.lgs. n. 209 del 2003 - Requisiti.
Deve essere considerato "fuori uso", ai sensi degli artt. 3 e 5, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 209 del 2003, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2006, un veicolo del quale sia stata compiuta la materiale consegna al centro di raccolta, a cura esclusiva del titolare, ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, dovendo detto concessionario o gestore o titolare, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, restituire il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi allo stesso e procedere alla cancellazione dal PRA; all'esito, il titolare del centro di raccolta può procedere alla fase di «trattamento».
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34034 del 19/12/2019 (Rv. 656329 - 02)