Igiene e sanita' pubblica - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020 (Rv. 657813 - 02)
Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Possibilità di compensare le somme versate a titolo d'indennizzo con quelle devolute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Criteri - Fondamento.
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020 (Rv. 657813 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059