Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Dirigenza medica - Incarico ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Limite di età ex art. 15 nonies stesso d.lgs. - Derogabilità - Esclusione.
In tema di dirigenza medica, anche per il contratto per incarico dirigenziale ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 rileva, ai fini dell'estinzione del rapporto ed in mancanza di istanza di trattenimento in servizio sino al sessantasettesimo anno di età, il raggiungimento dell'età massima di cui all'art. 15 nonies del medesimo che non può essere derogato dalla volontà delle parti.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 11008 del 09/06/2020 (Rv. 657852 - 01)